Attraverso questo breve articolo cercherò di spiegare in maniera semplice i passaggi che debbono affrontare le persone che intendono adottare un minorenne.
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN MATERIA DI ADOZIONE DI PERSONE MINORENNI
1) CHI PUÒ ADOTTARE UN MINORENNE?
L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il
periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in
grado di mantenere i minori che intendano adottare.
2) QUALI SONO I REQUISITI DI ETÀ?
La differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni e la differenza massima è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.
Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Qualche esempio: se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni.
Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha
50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
Tuttavia poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti previsti dal nostro legislatore
cozzano contro la realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.
3) PERCHÈ L'ADOZIONE INTERNAZIONALE È IN COSÌ RAPIDA ASCESA?
Uno sviluppo così rapido del fenomeno, rilevabile in tutti i paesi economicamente sviluppati, è strettamente collegato al il miglioramento
delle condizioni di vita socio-economiche che ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati.
Anche il calo delle nascite ha contribuito ad aumentare le richieste di adozione.
4) QUALE È L'ITER PER ARRIVARE ALL'ADOZIONE?
In estrema sintesi i passaggi sono questi:
- deposito della dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni competente;
- allegazione della documentazione richiesta;
- indagine del servizio sociale;
- udienza di audizione dei coniugi;
- decreto di idoneità del Tribunale per i Minorenni
5) QUALE È IL TRIBUNALE PER I MINORENNI COMPETENTE?
Per chi intende adottare minori stranieri occorre rivolgersi al Tribunale per i Minorenni competente in relazione alla residenza dei coniugi e
depositare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.
Per chi intende adottare minori italiani ci si può rivolgere a qualsiasi Tribunale per i Minorenni competente.
6) QUALI DOCUMENTI OCCORRE DEPOSITARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE?
I principali documenti da allegare sono il certificato di nascita, lo stato di famiglia, il certificato di buona salute del medico curante, le
ultime dichiarazioni dei redditi, il certificato del casellario giudiziale. Sono inoltre necessarie auto-certificazioni.
7) VIENE SEMPRE DISPOSTA LA RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE?
No. Se il Tribunale per i Minorenni ravvisa la carenza di requisiti per l'adozione pronuncia immediatamente decreto di inidoneità.
Viceversa inizia l'indagine del servizio sociale competente per territorio volta a verificare l'idoneità della coppia all'adozione.
Il servizio sociale deve quindi sentire ambedue i coniugi, visitare l'abitazione in cui risiedono, raccogliere informazioni sulla storia
personale e familiare dei richiedenti, valutare le condizioni di vita, anche sotto il profilo economico.
Al termine viene stesa una relazione che viene depositata in Tribunale.
Generalmente il servizio sociale provvede ad esprimere un parere circa la comprensione da parte della coppia del percorso dell'adozione.
8) QUANDO VENGONO CONVOCATI I CONIUGI DAL GIUDICE?
Il Tribunale, una volta ricevuta la relazione da parte del servizio sociale, convoca i coniugi e li sente.
Dell'audizione, delle domande e delle risposte rimane traccia nel verbale d'udienza.
9) COSA ACCADE DOPO L'AUDIZIONE?
Il Tribunale può disporre nuovi accertamenti.
Oppure può dichiarare l'idoneità o l'inidoneità della coppia all'adozione.
Il provvedimento ha la forma del decreto.
10) SE IL TRIBUNALE DICHIARA L'INIDONEITÀ È POSSIBILE FARE RECLAMO?
Si. È possibile presentare reclamo, ma entro 10 giorni dalla notifica.
Il reclamo si propone alla sezione minorenni della Corte d'Appello competente per territorio ed è indispensabile l'assistenza di un legale.
11) E SE VIENE DICHIARATA L'IDONEITÀ ALL'ADOZIONE, COSA ACCADE DOPO?
La coppia in possesso del decreto di idoneità deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale,
rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
È importante ricordare che rivolgersi ad un ente autorizzato non è una mera facoltà ma un vero e proprio obbligo.
Attraverso il supporto dell'ente inizia l'iter dell'adozione vera e propria.
12) IN EMILIA ROMAGNA QUALE E' IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, posto in Bologna, Via del Pratello n.36.
La sezione minorenni della Corte d'Appello, invece, si trova presso la sede della Corte medesima posta in Bologna, P.zza dei Tribunali.
13) IN CASO DI INIDONEITÀ POSSO RIPRESENTARE LA DOMANDA AL TRIBUNALE PER I MINORENNI?
Si. Ma se non sono intervenuti nel frattempo dei mutamenti è assai probabile che l'iter si concluda con un nuovo rigetto.
Avv. Francesco Biagini
Civilista - Specializzato in Diritto di Famiglia e delle Successioni
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